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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Referente di parità e non Discriminazione).

  1. In ogni istituzione scolastica viene istituita la figura della referente o del referente di parità e non discriminazione con la funzione di rilevare l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette, di promuovere progetti ed azioni positive volti a contrastare episodi di discriminazione, a favorire l'educazione alla parità tra donne e uomini, a prevenire e contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza. La referente o il referente di parità e non discriminazione implementano le linee di indirizzo e gli interventi individuati dal Ministero anche in rete con altre istituzioni scolastiche, enti locali e regionali, organizzazioni, consorzi ed università.
  2. Nel piano triennale dell'offerta formativa, viene predisposto il piano di parità e non discriminazione, che può essere rivisto annualmente, vengono indicati i progetti, le azioni positive, la valutazione e la rendicontazione degli interventi attuati dalla scuola.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.