Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Norma di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d'Aosta).
Per la regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico.