Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Pubblicità).
1. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti Internet in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Le suddette comunicazioni devono contenere l'esposizione dettagliata della natura, delle finalità e delle parti costitutive degli interventi educativi.