Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni. I genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori dell'attività e devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre attività alternative. Per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso, la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive, assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.