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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.19. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
4.19.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni. I genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori dell'attività e devono dare il proprio consenso in forma scritta alla partecipazione dell'alunno all'attività, fermi restando la loro responsabilità educativa e il loro diritto di proporre attività alternative. Per gli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso, la scuola deve prevedere apposite attività sostitutive, assicurando che tale scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione.