Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Piano per l'educazione socio-affettiva. Referente).
1. Nel piano triennale dell'offerta formativa è predisposto in via facoltativa, e solo previo consenso dei genitori, il piano per l'educazione socio-affettiva. Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive attraverso la promozione di comportamenti sani e rispettosi volti all'eliminazione di pratiche lesive dei diritti altrui. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.
2. Il piano per l'educazione socio-affettiva può prevedere misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurriculare rivolti agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici.
3. Il piano per l'educazione socio-affettiva deve prevedere il coinvolgimento delle famiglie nell'attuazione delle relative misure, tempi dedicati e contenuti.