Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, anche rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'Ordine nazionale degli psicologi.
2. Il comitato tecnico-scientifico elabora linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento di cui all'articolo 1 destinati ai giovani.