stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.7. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
3.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Comitato tecnico-scientifico).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, anche rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'Ordine nazionale degli psicologi.
  2. Il comitato tecnico-scientifico elabora linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento di cui all'articolo 1 destinati ai giovani.