stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.6. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
3.6.

  Sostituirlo con il seguente

Art. 3.
(Modalità di attuazione dei percorsi di apprendimento).

  1. In sede di redazione dei percorsi di apprendimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 si applicano:
   a) il comma 5 dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di preventiva consultazione delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nell'ambito scolastico e l'apporto propositivo delle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti;
   b) il comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di attuazione dei princìpi di pari opportunità nelle scuole di ogni ordine e grado, l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

  2. Le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono svolte nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) articolo 2 del Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in materia di diritto dei genitori di provvedere all'educazione secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche;
   b) articolo 14 della Convenzione dei diritti del bambino, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, in materia di diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e di diritto/dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto;
   c) articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, in materia di obbligo della scuola a perseguire il fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori.

  3. I contenuti e le modalità delle tematiche devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. Le proposte formative e in particolare i libri di testo devono essere validati sotto il profilo storico, filosofico e ove occorra, scientifico.
  4. Gli istituti hanno l'obbligo di informare dettagliatamente e preventivamente le famiglie sui contenuti delle pubblicazioni e dei libri adottati, sulla natura dei laboratori, delle attività e delle rappresentazioni che si intendono svolgere o a cui si intende assistere e sulla qualificazione dei soggetti esterni al modo scolastico che, in qualità di esperti, si intendono audire.
  5. Le famiglie hanno diritto di negare l'assenso alla lettura di testi o la partecipazione dei figli minorenni alle attività di cui al comma 4 per motivi di ordine religioso, filosofico e morale. Lo stesso diritto hanno gli studenti maggiorenni.