Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità e definizione).
1. La presente legge è finalizzata a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, finalizzata alla conoscenza della complementarità tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato sui valori del rispetto, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.