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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.56. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
1.56.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I curricula scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.
  2-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2-quater. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.