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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.52. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
1.52.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I curricula scolastici sono subordinati all'esplicito ed espresso consenso dei genitori o di chiunque ne abbia la patria potestà, espresso in forma scritta. Ogni azione intrapresa in assenza di consenso informato è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti. Il consenso informato può essere sempre revocato.
  2-ter. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico. La dichiarazione comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative. Essa può essere revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento.
  2-quater. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.