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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
1.3.

  Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

«Art. 1.

  1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
  2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

Art. 2.

  1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  2. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
  3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

Art. 3.

  1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale. Il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.».