Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Definizione).
1. Per educazione al rispetto di genere si intende attuare i principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.