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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
9.56.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

  1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 5.000 euro annui.
  2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da persone giuridiche e dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  4. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per il trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.