Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – 1. All'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «mediante versamento bancario o postale» sono aggiunte le seguenti: «, carta di credito o nuovi strumenti di pagamento non anonimi e tracciabili. Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e con le seguenti: è abrogato.