Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
I divieti previsti all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.