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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.0300. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
7.0300.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente

Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. I partiti politici garantiscono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento:
   a) per ciascuna elezione e per ciascun anno della legislatura, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari al doppio della differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale, sul totale dei candidati del partito, nel limite massimo complessivo annuale del 50 per cento;
   b) la Commissione applica, per ciascuna elezione, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo annuale del 50 per cento.

  3. Qualora le elezioni di cui al comma 2 prevedano la presentazione di liste di candidati, i candidati dello stesso sesso non possono essere più di due consecutivi. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono ulteriormente ridotte, per ogni anno della legislatura, del 3 per cento per ciascuna lista che non abbia rispettato la disposizione di cui al presente comma.
  4. È istituito un fondo, dotato di un 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2014, in cui confluiscono altresì le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.