Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Controllo analitico dei bilanci).
1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».