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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
5.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

  1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
  2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.
  3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.