Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.
2. La presente legge regolamenta un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.
3. Per accedere ai benefìci delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.