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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. – (Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
  1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
  3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
  1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.
  6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: »indicati nel comma 1« sono sostituite dalle seguenti: »indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.
  7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti: «, e dal comma 1-quater».
  8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
  9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà.

  10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

  11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
  5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro.

  12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
  13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
  Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Lombardi RobertaAgostinelli DonatellaAlberti FerdinandoArtini MassimoBaldassarre MarcoBarbanti SebastianoBaroni Massimo EnricoBasilio TatianaBattelli SergioBechis EleonoraBenedetti SilviaBernini MassimilianoBernini PaoloBianchi NicolaBonafede AlfonsoBrescia GiuseppeBrugnerotto MarcoBusinarolo FrancescaBusto MirkoCancelleri Azzurra Pia MariaCariello FrancescoCarinelli PaolaCaso VincenzoCastelli LauraCatalano IvanCecconi AndreaChimienti SilviaCiprini TizianaColletti AndreaColonnese VegaCominardi ClaudioCorda EmanuelaCozzolino EmanueleCrippa DavideCurrò TommasoDa Villa MarcoDadone FabianaDaga FedericaDall'Osso MatteoD'Ambrosio GiuseppeDe Lorenzis DiegoDe Rosa Massimo FeliceDel Grosso DanieleDella Valle IvanDell'Orco MicheleDi Battista AlessandroDi Benedetto ChiaraDi Maio LuigiDi Stefano ManlioDi Vita GiuliaDieni FedericaD'Incà FedericoD'Uva FrancescoFantinati MattiaFerraresi VittorioFico RobertoFraccaro RiccardoFrusone LucaGagnarli ChiaraGallinella FilippoGallo LuigiGiordano SilviaGrande MartaGrillo GiuliaIannuzzi CristianL'Abbate GiuseppeLiuzzi MirellaLorefice MarialuciaLupo LoredanaMannino ClaudiaMantero MatteoMarzana MariaMicillo SalvatoreMucci MaraNesci DalilaNuti RiccardoParentela PaoloPesco DanielePetraroli CosimoPinna PaolaPisano GirolamoProdani ArisRizzetto WalterRizzo GianlucaRomano Paolo NicolòRostellato GessicaRuocco CarlaSarti GiuliaScagliusi EmanueleSegoni SamueleSibilia CarloSorial Girgis GiorgioSpadoni Maria EderaSpessotto AriannaTacconi AlessioTerzoni PatriziaTofalo AngeloToninelli DaniloTripiedi DavideTurco TancrediVacca GianlucaValente SimoneVallascas AndreaVignaroli StefanoVillarosa Alessio MattiaZolezzi Alberto