Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a circa 9 milioni per l'anno 2014 e 9 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.