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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.0300. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
12.0300.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «e i servizi connessi a manifestazioni», sono aggiunte le seguenti: «per la realizzazione di sondaggi di opinione,»;
   b) dopo le parole «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché», sopprimere le seguenti «nelle aree interessate,».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.