Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. – (Disposizioni volte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale) – 1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.