Al comma 4, sostituire le parole: da 31,4 milioni di euro fino a: 55, 1 milioni di euro con le seguenti: 21, 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, 1 milioni di euro.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 12;
b) sopprimere l'articolo 13;
c) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2 della presente legge.