Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente a favore di ciascun partito e movimento politico somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.
2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione del divieto previsto nel comma 2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.
2-quater. Sono ammessi i lasciti mortis causa.