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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.252. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
9.252.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non può destinare, sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al primo periodo si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati ivi previsti. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui al primo ed al secondo periodo è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore dell'erogazione prestata.