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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
9.18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).

  1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:
   a) 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;
   b) 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;
   c) 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;
   d) 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

  2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui pro capite.
  3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
  4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.
  5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:
   a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;
   b) con carta di credito o di debito o bancomat, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera a).

  6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, bancomat o bonifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito internet o attraverso gli organi di stampa.
  8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  10. Il comma 1-bis dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.
  11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12.
  12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 5.