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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.13. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
9.13.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis Nessuna società può concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.