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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.50. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
5.50.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sanzioni penali per la trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti).

  1. I finanziamenti o i contributi di carattere monetario erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 di importo complessivamente pari o superiore, in ciascun anno, a euro 1000 devono essere effettuati mediante bonifici o assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali, recanti l'indicazione del partito beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal periodo precedente i finanziamenti o contributi si considerano vietati quando effettuati con più erogazioni inferiori alla predetta soglia che appaiono artificiosamente frazionate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate ulteriori modalità di finanziamento o contribuzione con mezzi di pagamento diversi dal contante in favore dei predetti partiti che consentano di garantire la tracciabilità delle operazioni e l'esatta identificazione dei loro autori.
  2. Ai finanziamenti o ai contributi corrisposti o ricevuti con le modalità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.
  3. I rappresentanti legali dei partiti sono obbligati a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, entro tre mesi dalla percezione delle somme, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore a euro 5.000 e la relativa documentazione contabile, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto riepilogativo dei finanziamenti o contributi comunque percepiti nell'anno precedente.
  4. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo modalità, anche di carattere informatizzato e facilmente accessibili, stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 5000, e le relative somme.
  5. Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi di carattere monetario di importo superiore, nell'anno, a euro 1000, in favore di partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, con modalità che non consentano, ai sensi del comma 1, di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, e, trattandosi di società, senza che tali finanziamenti o contributi siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate. La medesima disciplina sanzionatoria si applica nei confronti del rappresentante legale del partito che abbia ricevuto i predetti finanziamenti o contributi con modalità diverse da quelle individuate ai sensi del comma 1, ovvero che non abbia adempiuto esattamente all'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3 o che non abbia provveduto alla regolare iscrizione nel bilancio del partito del finanziamento o contributo ricevuto. Resta in ogni caso fermo il divieto di erogare, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, finanziamenti o contributi da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste, di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n.195. Gli altri divieti e la relativa disciplina sanzionatoria di cui al medesimo articolo 7 della predetta legge 2 maggio 1974, n. 195, continuano ad applicarsi in relazione ai finanziamenti o contributi di qualsiasi importo e forma diretta o indiretta corrisposti o ricevuti entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, successivamente, ai finanziamenti o contributi di natura non monetaria comunque corrisposti o ricevuti ovvero erogati in favore dei partiti che non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, nonché delle loro articolazioni politico-organizzative e dei gruppi parlamentari.