Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le fondazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberati di partiti o movimenti politici ovvero eroghino somme a titolo di liberalità o cofinanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti,movimenti politici o loro articolazioni interne, in misura superiore al 10 per cento dei propri bilanci di esercizio dell'anno precedente, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.