Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Trattenute sindacali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.