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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

  1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato «Registro», tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata «Autorità».
  2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.
  3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.
  4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.
  6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.
  8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 7, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.
  9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Autorità.

  Conseguentemente:dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

  1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpati in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.
  2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.
  3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:
   a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;
   b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;
   c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;
   d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;
   e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;
   f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.

  4. L'Autorità provvede a:
   a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;
   b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.
   all'articolo 7:
    al comma 1:
     primo periodo, sostituire la parola:
Commissione con la seguente: Autorità.
     secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
    al comma 2:
     sostituire la parola:
Commissione con la seguente: Autorità;
     sopprimere le parole:
dalla seconda sezione.
   all'articolo 8:
    comma 2:
     primo periodo, sostituire la parola:
Commissione con la seguente: Autorità;
     secondo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
     terzo periodo, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
    comma 5, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità.
   all'articolo 16, al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:
    d)
regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.