Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
6. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 5 comporta la cancellazione dal registro medesimo, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.