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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.50. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
2.50.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti
  3. I sottoscrittori di cui all'articolo 10 della presente legge, sono considerati, a tutti gli effetti, soci del partito, movimento o associazione con finalità politiche per il quale hanno sottoscritto e sono titolari di tutti i diritti derivanti dall'articolo 49 della Costituzione, dal codice civile e dagli statuti e regolamenti interni.
  4. Il partito, movimento o associazione con finalità politiche destinatario delle sottoscrizioni, ha diritto di rifiutare, con deliberazione motivata dell'organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, l'iscrizione per incompatibilità con le norme statutarie. Tale rifiuto viene notificato dal partito, movimento o associazione con finalità politiche al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'interessato entro la fine del mese di febbraio dell'anno per il quale è stata erogata la sottoscrizione. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede alle necessarie rettifiche.