Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai movimenti o partiti politici che concorrono per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in relazione al calcolo dei rimborsi per le spese sostenute per le campagne elettorali, si applica lo stesso trattamento economico sia per i voti ottenuti in Italia che per i voti ottenuti all'estero.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I commi 1-bis e 5-bis dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2013.