Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nel primo e nel secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 50 e del 60 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il finanziamento cessa a partire dal terzo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.