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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
11.4.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Disposizioni volte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale) – 1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.