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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.302. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
10.302.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale e dagli articoli 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.