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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.300. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
10.300.

  Al comma 4, sostituire le parole: da 31,4 milioni di euro fino a: 55, 1 milioni di euro con le seguenti: 21, 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, 1 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere l'articolo 12;
   b) sopprimere l'articolo 13;
   c) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2 della presente legge.