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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
10.2.

  Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis.(Sostegno alla formazione politica) – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.
  2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
  3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.
  4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.
  5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.
  6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).