Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.