Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Personalità giuridica e democrazia interna).
1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei princìpi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.
2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.
3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei princìpi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito internet di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.
Art. 1-bis.
(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.
2. La presente legge regolamenta un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.
3. Per accedere ai benefìci delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.