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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2013  [ apri ]
1.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuiti esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.