Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuiti esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.