Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.