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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
8.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.