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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
8.1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici).

  1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.
  2. La quota di finanziamento pubblico è:
   a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;
   b) erogata anche sotto forma di servizi;
   c) prevalentemente vincolata nella destinazione;
   d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

  3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

Art. 8-bis.
(Requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

  1. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato nelle forme previste dagli articoli da 10, 10-bis, 10-ter, 12, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:
   a) sono iscritti nel Registro;
   b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

  2. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera a) del comma 1, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

Art. 8-ter.
(Finanziamenti e contributi da soggetti privati).

  1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.
  2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:
   a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;
   b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

  3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.
  4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.
  5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.
  7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito internet.
  8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

Art. 8-quater.
(Finanziamenti da banche e istituti di credito).

  1. Le disposizioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 8-ter si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.
  2. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.
  3. Le somme spettanti a un partito o movimento politico a titolo di cofinanziamento pubblico, di cui all'articolo 12, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.
  4. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.