stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali, parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.
  2. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito internet dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  3. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito internet, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.
  4. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, è prevista la sanzione amministrativa di 100. 000 euro.
  5. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione, la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  6. La sanzione di cui al comma precede si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.»