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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

  1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato «Registro», tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata «Autorità».
  2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.
  3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.
  4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.
  6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.
  8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefìci ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.
  9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Autorità.