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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).

  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.
  2. La presente legge regolamenta un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.
  3. Per accedere ai benefìci delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.