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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
13.6.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) nei capoluoghi di provincia, previa verifica della disponibilità da parte dell'Agenzia per il demanio e previa stipula con gli enti e le amministrazioni interessate di appositi accordi che assicurino la neutralità della finanza pubblica, concessione di adeguati locali di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, che non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento dell'attività politica. Previsione che, qualora l'Agenzia del Demanio verifichi che non vi sia la disponibilità di adeguati locali, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, è assicurato un contributo per le spese del canone di locazione per sedi stabilmente ed esclusivamente destinate allo svolgimento di attività politiche in ogni capoluogo di provincia;
   e) previsione di una disciplina sull'uso gratuito dei locali pubblici delle amministrazioni comunali e provinciali, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche o private, al fine di mettere a disposizione dei partiti o dei movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, prevedendo il rimborso dei partiti, secondo tariffari definiti, per le sole spese di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività politiche.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.